La normativa
La normativa
Ai sensi dell’art. 63 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), in un contratto online concluso fra un consumatore e un professionista, “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
Può tuttavia capitare che un contratto preveda la competenza esclusiva del foro del professionista, in violazione della norma di cui sopra: in tal caso, la clausola sarà nulla e il giudice competente per territorio sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Per completezza, precisiamo che tale regola non vige per i contratti non conclusi online. Difatti, se il contratto non è concluso online, il c.d. foro del consumatore è derogabile (come ha affermato la Corte di cassazione: maggiori chiarimenti nel paragrafo successivo).